Daniele Valle
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La nostra legge per tutelare i riders

In Regione

Nella seduta del 22 gennaio 2019 in Consiglio regionale del Piemonte abbiamo approvato un’importantissima proposta di legge al Parlamento (presentata con il collega Marco Grimaldi) per tutelare i riders (i fattorini in bicicletta) esattamente come tutti gli altri lavoratori.

Questo significa per noi estendere a loro e a tutti i lavoratori delle piattaforme tecnologiche una serie di diritti fondamentali come: condizioni contrattuali scritte che evitino abusi nei loro confronti e che garantiscano il riconoscimento delle spese commisurate all’utilizzo dei propri mezzi, tutele assicurative e previdenziali per infortuni e malattia, diritto alla formazione, un salario minimo legale.

In Italia, nel 2019, non devono più esistere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Dobbiamo inoltre regolamentare la cosiddetta “gig economy” e contrastare con forza idee distorte per come quella per cui l’attività di fattorino rappresenti “un’opportunità per andare in bici, anche guadagnando un piccolo stipendio”, negando così il rispetto per l’impegno in termini di tempo e fatica fisica che questo e altri lavori richiedono.

Ecco il testo della legge approvata.

 

Proposta di legge al Parlamento “Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali”

Art. 1.

(Finalità)

  1. La presente legge, al fine di tutelare le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali, favorisce l’instaurazione di rapporti di lavoro attraverso contratti chiari e trasparenti, coerenti con le esigenze del contesto occupazionale, nel rispetto del giusto equilibrio tra flessibilità del lavoro e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

 

Art. 2.

(Oggetto)

  1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la presente legge contiene disposizioni che tutelano la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale, aumentano la trasparenza e la sicurezza del mercato del lavoro digitale e contrastano ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento.

 

Art. 3.

(Prestatore di lavoro subordinato)

  1. È considerato prestatore di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 2094 del codice civile, chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e secondo le direttive, anche se fornite esclusivamente a mezzo di applicazioni informatiche dell’imprenditore, anche nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione richiesta, se vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e se l’organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro.
  2. È subordinata anche la prestazione di attività chiesta e remunerata direttamente da un terzo e resa personalmente nei suoi confronti qualora il datore di lavoro, anche per il tramite di programmi informatici o applicazioni digitali e a scopo di lucro, realizzi un’intermediazione tra lavoratore e terzo, altresì stabilendo o influenzando in modo determinante le condizioni e la remunerazione dello scambio. La natura subordinata resta ferma anche nell’ipotesi in cui il lavoratore renda la prestazione impiegando beni e strumenti nella propria disponibilità.
  3. L’organizzazione fa capo al datore di lavoro qualora la prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto, a prescindere dalla titolarità degli strumenti attraverso cui è espletata la prestazione. Si considerano piattaforme digitali i programmi delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone, per la vendita di un bene, la prestazione di un servizio, lo scambio o la condivisione di un bene o di un servizio, determinando le caratteristiche della prestazione del servizio che sarà fornito o del bene che sarà venduto e fissandone il prezzo.
  4. L’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è abrogato.

 

Art. 4.

(Forma contrattuale e trattamento economico minimo)

  1. Le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali hanno diritto a condizioni contrattuali formulate per iscritto nonché a ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti nonché della loro sicurezza.
  2. Nei casi di cui al comma 1, ai prestatori di lavoro deve essere applicato un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicabile all’attività prestata, o, in mancanza, ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria più affine.
  3. In presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, i datori di lavoro che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione della presente legge applicano ai propri dipendenti, la cui prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforma, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
  4. La violazione dei diritti di cui al comma 1, da parte del datore di lavoro o del datore di lavoro gestore della piattaforma digitale, determina l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), nonché il diritto del lavoratore e della lavoratrice al risarcimento del danno, da liquidare, da parte del giudice, con valutazione equitativa, in misura comunque idonea a indurre il datore di lavoro o il datore di lavoro gestore della piattaforma digitale al rispetto dei diritti di cui al comma 1 per il futuro.
  5. In caso di controversie, il giudice tiene conto della violazione dei diritti di cui al comma 1 anche ai fini della prova delle condizioni contrattuali e dei diritti del lavoratore e della lavoratrice oggetto di eventuali controversie.

 

Art. 5.

(Divieto di retribuzione a cottimo)

  1. Non è consentito retribuire a cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni di lavoro svolte tramite piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto.

 

Art. 6.

(Algoritmi)

  1. Gli algoritmi per la assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di esecuzione delle prestazioni di lavoro e per la valutazione delle prestazioni di lavoro eseguite possono entrare in vigore solo dopo un periodo di esperimento fissato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalla rappresentanza sindacale unitaria e previa consultazione con le medesime organizzazioni, dopo che alle stesse è comunicato per iscritto il risultato dell’esperimento almeno sette giorni prima dell’esame congiunto da svolgere.
  2. È vietata ogni forma di trattamento di dati finalizzata alla predisposizione di meccanismi di rating reputazionali, ivi compresi i dati pervenuti alle imprese titolari delle piattaforme digitali dall’utenza.

 

Art. 7.

(Norme in materia di orario di lavoro, indennità di disponibilità, ferie e sospensione del rapporto di lavoro per le prestazioni a mezzo piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto)

  1. Ai fini della corresponsione della retribuzione, si considera orario di lavoro prestato quello intercorrente tra l’accettazione, da parte del prestatore, della prestazione sollecitata e il suo espletamento, registrato dalla piattaforma digitale.
  2. Per i periodi nei quali il prestatore, in base a turni predeterminati o alla segnalazione della propria disponibilità attraverso la piattaforma digitale e pur non espletando la prestazione, è a disposizione del datore di lavoro, spetta una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, determinata dai contratti collettivi di cui all’articolo 4 e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
  4. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
  5. In caso di malattia, maternità o di altro evento che rende impossibile l’erogazione della prestazione e la disponibilità a svolgerla, l’indennità dovuta è proporzionata alla retribuzione e all’indennità di disponibilità, secondo le disposizioni vigenti in tema di lavoro intermittente.
  6. Il prestatore ha diritto alle ferie secondo le vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo applicabile, in proporzione alle giornate nelle quali ha erogato le prestazioni di lavoro.
  7. Il lavoratore può, per motivi personali, rifiutare la prestazione offerta, con conseguente rinunzia alla indennità di disponibilità per la quota oraria corrispondente.

 

Art. 8.

(Diritto alla disconnessione)

  1. Non è consentito l’invio di comunicazioni da parte del datore, a mezzo di piattaforme digitali, applicazioni o altrimenti, per un periodo di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore, decorrenti dall’ultimo turno di disponibilità completato.
  2. I contratti collettivi possono prevedere limiti più ampi delle undici ore di cui al comma 1.
  3. Nel caso di violazione della previsione di cui al comma 1, al datore di lavoro, salvo il risarcimento del danno nei confronti del prestatore, è comunque applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.250,00 per ciascun periodo e ciascun prestatore.

 

Art. 9.

(Libertà di opinione)

  1. Il lavoratore e la lavoratrice manifestano liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e del segreto aziendale, anche attraverso l’esercizio della critica e della cronaca, che non possono essere limitati attraverso poteri direttivi, disciplinari, di coordinamento, di controllo o di verifica del datore di lavoro o del datore di lavoro gestore della piattaforma digitale.

 

Art. 10.

(Divieto di discriminazione)

  1. I lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali hanno diritto a non essere discriminati, nell’accesso alla piattaforma e nel corso del rapporto di lavoro, a causa delle convinzioni personali, dell’affiliazione e partecipazione all’attività politica o sindacale, del credo religioso, del sesso e delle scelte sessuali, dello stato matrimoniale o di famiglia, dell’orientamento sessuale, dell’età, dell’origine etnica, del colore, del gruppo linguistico, dell’ascendenza, della nazionalità, della cittadinanza, della residenza, di condizioni sociali o di condizioni e scelte personali, di controversie con il datore di lavoro o datore di lavoro gestore della piattaforma digitale o con il datore di lavoro o datore di lavoro gestore della piattaforma digitale del precedente rapporto di lavoro, o del fatto di avere denunciato condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
  2. I lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali si intendono discriminati se sussistono le ipotesi di discriminazione diretta o indiretta, molestie, ordine di porre in essere un atto o un comportamento discriminatorio, a causa di uno dei fattori di cui al comma 1.
  3. Sussiste discriminazione diretta, ai fini della presente legge, quando, per uno dei fattori individuati dal comma 1, indipendentemente dalla intenzione e motivazione, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un’altra in una situazione analoga.
  4. Sussiste discriminazione indiretta, ai fini della presente legge, quando, per uno dei fattori individuati dal comma 1, indipendentemente dalla intenzione e motivazione adottata, una persona è posta in una posizione di particolare svantaggio, rispetto ad altre persone, in applicazione di disposizioni, criteri o prassi apparentemente neutri.

 

Art. 11.

(Protezione dei dati personali e controlli)

  1. I dati personali dei lavoratori e delle lavoratrici delle piattaforme digitali sono trattati in conformità delle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
  2. Gli articoli 2, 3, 6 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) si applicano anche alle piattaforme digitali.
30 Gennaio 2019

La legge regionale contro la ludopatia funziona!

In Regione

A fine 2018 sono stati pubblicati i dati, importantissimi, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli elaborati da Ires Piemonte su incarico della Regione riguardo ai flussi e al volume del gioco d’azzardo nella nostra regione. Grazie a questa fotografia statistica abbiamo potuto dimostrare che la legge per il contrasto alla ludopatia approvata dal Consiglio Regionale ha prodotto effetti tangibili.

Ad esempio confrontando il primo semestre 2018, in cui le norme sulle distanze erano ormai in vigore, con il primo semestre 2017, quando non erano ancora efficaci, si osserva una riduzione del volume di gioco complessivo di 119 milioni, per una proiezione di 238 milioni sull’intero anno.

Per quanto riguarda il volume di gioco relativo a slot machine e video lottery, la riduzione è ancora maggiore: 228 milioni in 6 mesi, 456 milioni nell’intero anno. Allo stesso modo, le perdite legate al gioco su slot machine e video lottery sono diminuite nel primo semestre 2018 di circa 106 milioni (-28% rispetto al primo semestre 2017). Tutto questo anche per merito dell’ottimo lavoro effettuato in tutte le Asl del Piemonte che nei Dipartimenti contro le dipendenze curano ogni giorno centinaia di pazienti affetti dai danni del gioco compulsivo.

Qui di seguito trovate, come pubblicato nell’ultimo bollettino ufficiale della Regione del 17/01/2019, l’avviso pubblico destinato ai comuni del Piemonte finalizzato alla diffusione del progetto formativo per operatori di polizia locale “prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (gap)”. Altre azioni di sensibilizzazione e informazione previste includeranno: percorsi formativi rivolti ai gestori delle sale gioco e agli esercenti commerciali, con l’obiettivo prevenire il consumo eccessivo di prodotti da gioco in denaro e aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco, e moduli formativi rivolti ai docenti e agli studenti delle scuole superiori piemontesi.

 

Affari istituzionali e avvocatura

Determina dirigenziale 27 dicembre 2018, n. 420

Avviso pubblico per manifestazione di interesse destinato ai comuni del Piemonte finalizzato alla diffusione del progetto formativo per operatori di polizia locale “prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (gap)”.

Il progetto ha tra le sue finalità quella di soddisfare su tutto il territorio regionale le esigenze formative degli operatori di polizia locale, potenziando i nuclei di Ufficiali e Sottufficiali di Polizia locale specializzati in tale materia, implementando a tal fine le attività di contrasto e prevenzione al Gioco d’azzardo patologico.

I destinatari del Progetto formativo sono i Comuni del Piemonte che dichiareranno la loro disponibilità per  gestire e organizzare in nome proprio e per conto della Regione Piemonte i corsi formativi in detta materia.

La spesa trova copertura con risorse finanziarie della Direzione Sanità ed  è pari ad € 95.000,00.

I corsi saranno realizzati e riproposti fino al raggiungimento dell’importo massimo a disposizione.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale entro il 28/02/2019 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:

Autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it

La Regione Piemonte fornirà riscontro via PEC entro il 30 marzo 2019.

Per richieste di informazioni in merito alla presente domanda: polizia.locale@regione.piemonte.it  oppure contattare  tel. 011/4323992.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/corrente/siste/00000080.htm

 

23 Gennaio 2019

Nuova legge per l’agricoltura in Piemonte!

In Regione

[di Alessandra Berto, Susanna Torasso (Direzione Agricoltura Regione Piemonte); Stefano Aimone (IRES Piemonte), articolo integrale QUI]

Alla fine di gennaio la Giunta regionale ha dato il via libera al disegno di legge 289 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” [e nella seduta del Consiglio Regionale di martedì 8 gennaio 2019 si è giunti all’approvazione definitiva con 38 voti favorevoli e 3 astenuti].
Non sfuggirà a nessuno la rilevanza di tale iniziativa, che avviene a quasi quarant’anni dall’approvazione della legge regionale 63/1978 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste”. Tale ”anniversario” ha costituito per la Giunta regionale un’ulteriore sollecitazione per la predisposizione del disegno di legge, che, al pari della legge 63, intende proporsi come normativa quadro per gli interventi regionali in materia di sviluppo agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale destinato a durare nel tempo.

Lo scenario: che cosa è cambiato

Mentre si profila finalmente anche per il Piemonte una ripresa dalla crisi economica più profonda del dopoguerra, è bene osservare come questa abbia colpito in misura più lieve l’agricoltura e l’agroalimentare in genere, rispetto ad altri comparti produttivi, grazie alla crescita dell’export e alla sostanziale anticiclicità dei consumi alimentari.
Siamo in una fase di forte e rapido mutamento e la crisi ha mutato radicalmente alcune condizioni di contesto, a cominciare dall’accelerazione del processo di riforma dell’assetto istituzionale e di contenimento della spesa pubblica, che ha ridotto le risorse a disposizione dei governi locali e accentuato, in proporzione, il peso delle politiche dell’Unione europea.
E’ proprio l’evoluzione delle politiche europee, ed in particolare della PAC (la politica agricola comune articolata in due pilastri: gli aiuti diretti agli agricoltori ed il sostegno allo sviluppo rurale) a segnare alcuni tra i maggiori cambiamenti intervenuti nel quarantennio.
Lo spazio normativo occupato dalla PAC si è quindi esteso, anche per evoluzione propria, richiedendo alle istituzioni statali e regionali di operare in complementarietà e sinergia, con una particolare attenzione al più potente strumento di intervento, il Programma di sviluppo rurale, che, per quanto fortemente indirizzato dall’Unione europea, offre alle Regioni importanti spazi di manovra.
Sotto la spinta dell’evoluzione delle politiche, dei mercati, delle tecnologie di produzione e dei cambiamenti sociali, anche il settore agricolo regionale si è radicalmente trasformato: il numero di aziende agricole in Piemonte è diminuito dal 1978 ad oggi a meno di un quarto mentre la superficie media aziendale è triplicata.
Nello stesso arco di tempo, la superficie agricola utilizzata (SAU) del Piemonte ha subito una forte contrazione (-17% dal 1982 al 2010, pari a circa 207 mila ettari) a causa del consumo di suolo legato allo sviluppo insediativo e, soprattutto, dell’abbandono delle attività agricole e di allevamento in montagna, dove la SAU si è dimezzata.
Come conseguenza dell’evoluzione tecnologica e della riduzione del numero di imprese, è calato anche il numero di addetti. Il ricambio generazionale è in corso, grazie anche al sostegno del PSR, ma non risulta ancora sufficiente a modificare radicalmente l’età media dei conduttori; tuttavia grazie ai giovani è progressivamente migliorato il livello di istruzione favorendo l’attitudine all’innovazione del settore.

Nuovi mercati ed economia del gusto

Le imprese agricole si confrontano con l’evoluzione del mercato agroalimentare che, nonostante l’azione regolatrice delle politiche, nel corso del tempo è diventato più instabile, mostra una crescente volatilità e una frequenza di crisi con repentini abbassamenti dei prezzi riconosciuti al produttore. Molti beni agricoli di base non sarebbero più prodotti in Piemonte se non esistessero gli aiuti diretti della PAC a compensare i bassi prezzi e i margini ridotti e talora negativi.
Un altro fenomeno rilevante riguarda la ripartizione del valore lungo la catena agroalimentare: il crescente potere contrattuale della fase distributiva tende a marginalizzare il ruolo della componente agricola e anche di quella di trasformazione, erodendo progressivamente a proprio vantaggio il valore aggiunto di queste ultime.
Fortunatamente, la spinta verso la sostenibilità e il cambiamento delle abitudini di consumo portano verso un’economia che apre spazi significativi per i produttori più innovativi ed offre nuove opportunità anche per quei territori che lo sviluppo dell’agricoltura intensiva aveva marginalizzato.
Prodotti tipici agro-alimentari, immagine del territorio, ambiente, stili di vita, culture tradizionali, patrimonio storico e architettonico: tutto può concorrere a soddisfare la domanda di varietà di un mercato sempre più segmentato. Alle consuete connessioni di filiera agro-industriali si aggiungono le connessioni agro-terziarie: l’agricoltura ed i suoi prodotti, elementi essenziali dell’identità sociale e fisica dei luoghi rurali, recuperano una nuova centralità diventando elemento di attrattiva turistica e baricentro della catena del valore definita come “economia del gusto”. Questo fenomeno assume in Piemonte una rilevanza notevole in alcuni territori.
Anche il problema della sicurezza alimentare si è imposta al centro dell’attenzione soprattutto a causa delle crisi sanitarie zootecniche e vitivinicole (BSE e metanolo per ricordare le più famose) e dell’importazione da Paesi extra-UE di prodotti con bassi standard di sicurezza. Ne è conseguita la necessità di porre vincoli a sistemi agricoli e zootecnici talora poco sostenibili e pericolosi per la sanità pubblica e di intensificare le forme di controllo. Sul piano legislativo, si è intervenuti attraverso l’adozione di regole relative alla tracciabilità degli alimenti lungo la catena produttiva e di norme igienico-sanitarie più severe. Una fascia crescente di consumatori, inoltre, ha compreso la maggiore trasparenza delle filiere brevi e locali e si è avvicinata in misura crescente al consumo di alimenti ottenuti con il metodo dell’agricoltura biologica.
Tra i fattori che rientrano nella domanda di varietà e qualità, che caratterizza i segmenti a maggiore valore aggiunto del mercato, si possono anche annoverare aspetti legati alla biodiversità (es. progetti di recupero di varietà e razze tradizionali quasi scomparse) e al paesaggio che, per quanto sia un’esternalità, rientra ormai di fatto nell’insieme dell’offerta fruitiva dei territori rurali, oltre che essere in alcuni casi un potente elemento del “brand” del territorio e dei suoi prodotti (ci si riferisce al riconoscimento Unesco per parte dei territori viticoli del Piemonte).

La sfida ambientale e climatica

Nella sostanza, uno dei cambiamenti più rilevanti del quarantennio trascorso è la svolta dell’agricoltura verso un’impostazione più sostenibile dal punto di vista ambientale, di cui il cambiamento climatico rappresenta un’ulteriore sfida. L’evidenza dei mutamenti del clima ha innescato importanti innovazioni nelle tecniche agricole e di allevamento per contenere le emissioni di gas clima-alteranti e per adottare sistemi di difesa e contrasto, tra cui una più razionale gestione delle risorse idriche e una più attenta gestione del territorio. Tra gli effetti locali del cambiamento climatico figura, infatti, l’alternarsi del ciclo delle precipitazioni, con una crescente frequenza di fasi siccitose e di fenomeni meteorici estremi, che mettono in evidenza le carenze di gestione del territorio ed acuiscono le situazioni di dissesto legate alla perdita del presidio del territorio.
L’esigenza di una maggiore tutela del territorio passa, quindi, anche dal contrasto dell’abbandono delle attività agricole e forestali nelle aree collinari e montane; a tale obiettivo possono contribuire le numerose misure previste dal PSR, oltre ad un’ampia azione coordinata di riordino fondiario che affronti il problema della parcellizzazione e che consenta agli imprenditori agricoli di disporre di superfici sufficienti ed adeguate per sostenere la propria impresa.
Multifunzionalità, tutela del territorio, diversificazione e valorizzazione del patrimonio rurale richiamano anche il ruolo dell’azienda agricola in un più generale processo di sviluppo locale, che assume carattere differente a seconda dell’area (più o meno urbana, più o meno svantaggiata).
Sia sul fronte dei servizi di presidio sia su quello più generale dell’accesso ai mercati e della gestione aziendale, la rivoluzione digitale in corso offrirà nei prossimi anni la connettività in banda ultralarga anche alle aree rurali, aprendo nuove opportunità ma, al tempo stesso, evidenziando probabilmente un digital divide in termini di competenze e servizi, che sarà necessario affrontare.

Confronto e programmazione

Per assicurare la partecipazione delle parti economiche e sociali è stato istituito all’articolo 3 il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, articolabile in tavoli di filiera, tematici ed in altri organismi collegiali. Laddove sinora, esistevano organismi variamente individuati nelle varie leggi regionali (si ricordano tra gli altri il Comitato tecnico scientifico, la Consulta regionale per l’agricoltura biologica, la Commissione apistica regionale, il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura) con l’istituzione del Tavolo e delle sue articolazioni si è inteso individuare un solo soggetto, sede di consultazione e confronto.
Alla medesima logica risponde il Programma regionale degli interventi introdotto quale strumento centrale per la gestione della programmazione regionale; accanto al PSR, cofinanziato con risorse europee, statali e regionali, si è proposto uno strumento regionale capace di dare completezza ed integrare le politiche europee. Nel Programma sono individuati gli interventi regionali, definite le priorità per l’allocazione delle relative risorse finanziarie, gli obiettivi da conseguire, le priorità, gli strumenti di attuazione, gli interventi da attivare prevedendo, nel contempo, di garantire la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali, l’individuazione degli obiettivi strategici nonché il coordinamento degli interventi anche con riferimento alle scelte compiute nell’ambito della programmazione europea. Nello stesso articolo si prevede il “catalogo” degli interventi attivabili nell’ambito del Programma ed elencati nell’allegato B) del disegno di legge. Si tratta di un “catalogo”, aggiornabile da parte della Giunta regionale, contenente i vari interventi attuabili a sostegno del mondo agricolo, sulla base dei regolamenti comunitari sugli aiuti di stato.

9 Gennaio 2019

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