Daniele Valle
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Tag Archivio per: #lavoro

La nostra legge per tutelare i riders

In Regione

Nella seduta del 22 gennaio 2019 in Consiglio regionale del Piemonte abbiamo approvato un’importantissima proposta di legge al Parlamento (presentata con il collega Marco Grimaldi) per tutelare i riders (i fattorini in bicicletta) esattamente come tutti gli altri lavoratori.

Questo significa per noi estendere a loro e a tutti i lavoratori delle piattaforme tecnologiche una serie di diritti fondamentali come: condizioni contrattuali scritte che evitino abusi nei loro confronti e che garantiscano il riconoscimento delle spese commisurate all’utilizzo dei propri mezzi, tutele assicurative e previdenziali per infortuni e malattia, diritto alla formazione, un salario minimo legale.

In Italia, nel 2019, non devono più esistere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Dobbiamo inoltre regolamentare la cosiddetta “gig economy” e contrastare con forza idee distorte per come quella per cui l’attività di fattorino rappresenti “un’opportunità per andare in bici, anche guadagnando un piccolo stipendio”, negando così il rispetto per l’impegno in termini di tempo e fatica fisica che questo e altri lavori richiedono.

Ecco il testo della legge approvata.

 

Proposta di legge al Parlamento “Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali”

Art. 1.

(Finalità)

  1. La presente legge, al fine di tutelare le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali, favorisce l’instaurazione di rapporti di lavoro attraverso contratti chiari e trasparenti, coerenti con le esigenze del contesto occupazionale, nel rispetto del giusto equilibrio tra flessibilità del lavoro e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

 

Art. 2.

(Oggetto)

  1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la presente legge contiene disposizioni che tutelano la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale, aumentano la trasparenza e la sicurezza del mercato del lavoro digitale e contrastano ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento.

 

Art. 3.

(Prestatore di lavoro subordinato)

  1. È considerato prestatore di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 2094 del codice civile, chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e secondo le direttive, anche se fornite esclusivamente a mezzo di applicazioni informatiche dell’imprenditore, anche nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione richiesta, se vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e se l’organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro.
  2. È subordinata anche la prestazione di attività chiesta e remunerata direttamente da un terzo e resa personalmente nei suoi confronti qualora il datore di lavoro, anche per il tramite di programmi informatici o applicazioni digitali e a scopo di lucro, realizzi un’intermediazione tra lavoratore e terzo, altresì stabilendo o influenzando in modo determinante le condizioni e la remunerazione dello scambio. La natura subordinata resta ferma anche nell’ipotesi in cui il lavoratore renda la prestazione impiegando beni e strumenti nella propria disponibilità.
  3. L’organizzazione fa capo al datore di lavoro qualora la prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto, a prescindere dalla titolarità degli strumenti attraverso cui è espletata la prestazione. Si considerano piattaforme digitali i programmi delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone, per la vendita di un bene, la prestazione di un servizio, lo scambio o la condivisione di un bene o di un servizio, determinando le caratteristiche della prestazione del servizio che sarà fornito o del bene che sarà venduto e fissandone il prezzo.
  4. L’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è abrogato.

 

Art. 4.

(Forma contrattuale e trattamento economico minimo)

  1. Le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali hanno diritto a condizioni contrattuali formulate per iscritto nonché a ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti nonché della loro sicurezza.
  2. Nei casi di cui al comma 1, ai prestatori di lavoro deve essere applicato un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicabile all’attività prestata, o, in mancanza, ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria più affine.
  3. In presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, i datori di lavoro che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione della presente legge applicano ai propri dipendenti, la cui prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforma, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
  4. La violazione dei diritti di cui al comma 1, da parte del datore di lavoro o del datore di lavoro gestore della piattaforma digitale, determina l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), nonché il diritto del lavoratore e della lavoratrice al risarcimento del danno, da liquidare, da parte del giudice, con valutazione equitativa, in misura comunque idonea a indurre il datore di lavoro o il datore di lavoro gestore della piattaforma digitale al rispetto dei diritti di cui al comma 1 per il futuro.
  5. In caso di controversie, il giudice tiene conto della violazione dei diritti di cui al comma 1 anche ai fini della prova delle condizioni contrattuali e dei diritti del lavoratore e della lavoratrice oggetto di eventuali controversie.

 

Art. 5.

(Divieto di retribuzione a cottimo)

  1. Non è consentito retribuire a cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni di lavoro svolte tramite piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto.

 

Art. 6.

(Algoritmi)

  1. Gli algoritmi per la assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di esecuzione delle prestazioni di lavoro e per la valutazione delle prestazioni di lavoro eseguite possono entrare in vigore solo dopo un periodo di esperimento fissato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalla rappresentanza sindacale unitaria e previa consultazione con le medesime organizzazioni, dopo che alle stesse è comunicato per iscritto il risultato dell’esperimento almeno sette giorni prima dell’esame congiunto da svolgere.
  2. È vietata ogni forma di trattamento di dati finalizzata alla predisposizione di meccanismi di rating reputazionali, ivi compresi i dati pervenuti alle imprese titolari delle piattaforme digitali dall’utenza.

 

Art. 7.

(Norme in materia di orario di lavoro, indennità di disponibilità, ferie e sospensione del rapporto di lavoro per le prestazioni a mezzo piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto)

  1. Ai fini della corresponsione della retribuzione, si considera orario di lavoro prestato quello intercorrente tra l’accettazione, da parte del prestatore, della prestazione sollecitata e il suo espletamento, registrato dalla piattaforma digitale.
  2. Per i periodi nei quali il prestatore, in base a turni predeterminati o alla segnalazione della propria disponibilità attraverso la piattaforma digitale e pur non espletando la prestazione, è a disposizione del datore di lavoro, spetta una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, determinata dai contratti collettivi di cui all’articolo 4 e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
  4. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
  5. In caso di malattia, maternità o di altro evento che rende impossibile l’erogazione della prestazione e la disponibilità a svolgerla, l’indennità dovuta è proporzionata alla retribuzione e all’indennità di disponibilità, secondo le disposizioni vigenti in tema di lavoro intermittente.
  6. Il prestatore ha diritto alle ferie secondo le vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo applicabile, in proporzione alle giornate nelle quali ha erogato le prestazioni di lavoro.
  7. Il lavoratore può, per motivi personali, rifiutare la prestazione offerta, con conseguente rinunzia alla indennità di disponibilità per la quota oraria corrispondente.

 

Art. 8.

(Diritto alla disconnessione)

  1. Non è consentito l’invio di comunicazioni da parte del datore, a mezzo di piattaforme digitali, applicazioni o altrimenti, per un periodo di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore, decorrenti dall’ultimo turno di disponibilità completato.
  2. I contratti collettivi possono prevedere limiti più ampi delle undici ore di cui al comma 1.
  3. Nel caso di violazione della previsione di cui al comma 1, al datore di lavoro, salvo il risarcimento del danno nei confronti del prestatore, è comunque applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.250,00 per ciascun periodo e ciascun prestatore.

 

Art. 9.

(Libertà di opinione)

  1. Il lavoratore e la lavoratrice manifestano liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e del segreto aziendale, anche attraverso l’esercizio della critica e della cronaca, che non possono essere limitati attraverso poteri direttivi, disciplinari, di coordinamento, di controllo o di verifica del datore di lavoro o del datore di lavoro gestore della piattaforma digitale.

 

Art. 10.

(Divieto di discriminazione)

  1. I lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali hanno diritto a non essere discriminati, nell’accesso alla piattaforma e nel corso del rapporto di lavoro, a causa delle convinzioni personali, dell’affiliazione e partecipazione all’attività politica o sindacale, del credo religioso, del sesso e delle scelte sessuali, dello stato matrimoniale o di famiglia, dell’orientamento sessuale, dell’età, dell’origine etnica, del colore, del gruppo linguistico, dell’ascendenza, della nazionalità, della cittadinanza, della residenza, di condizioni sociali o di condizioni e scelte personali, di controversie con il datore di lavoro o datore di lavoro gestore della piattaforma digitale o con il datore di lavoro o datore di lavoro gestore della piattaforma digitale del precedente rapporto di lavoro, o del fatto di avere denunciato condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
  2. I lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali si intendono discriminati se sussistono le ipotesi di discriminazione diretta o indiretta, molestie, ordine di porre in essere un atto o un comportamento discriminatorio, a causa di uno dei fattori di cui al comma 1.
  3. Sussiste discriminazione diretta, ai fini della presente legge, quando, per uno dei fattori individuati dal comma 1, indipendentemente dalla intenzione e motivazione, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un’altra in una situazione analoga.
  4. Sussiste discriminazione indiretta, ai fini della presente legge, quando, per uno dei fattori individuati dal comma 1, indipendentemente dalla intenzione e motivazione adottata, una persona è posta in una posizione di particolare svantaggio, rispetto ad altre persone, in applicazione di disposizioni, criteri o prassi apparentemente neutri.

 

Art. 11.

(Protezione dei dati personali e controlli)

  1. I dati personali dei lavoratori e delle lavoratrici delle piattaforme digitali sono trattati in conformità delle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
  2. Gli articoli 2, 3, 6 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) si applicano anche alle piattaforme digitali.
30 Gennaio 2019

NON LASCIAMO SOLI I LAVORATORI DELLA CABI SRL

In Regione

L’azienda Cabi SRL è attiva sul territorio canavese dal 1963 e ne rappresenta quindi una delle realtà più storiche e radicate; conta circa 120 dipendenti e, nella sede di Vauda Canavese (TO), lavorano attualmente 91 persone fra operai ed impiegati, tutti con contratti a tempo indeterminato (CCNL metalmeccanici industria). In data 13 novembre 2017 è stato annunciato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo per 35 risorse in esubero, di cui hanno parlato i principali giornali locali.

Ho seguito questa vicenda, su stimolo e in stretta collaborazione con il Segretario del Circolo PD della Valmalone Fabio Trocino e l’Onorevole Francesca Bonomo, ed ho presentato tempestivamente un question time rivolto all’assessore al lavoro Gianna Pentenero per conoscere cosa la Giunta regionale avesse intenzione di fare a tutela dei lavoratori.

Nel Consiglio Regionale di oggi, martedì 21 novembre, ho ricevuto una prima risposta al mio question time da parte dell’Assessore.

“L’azienda ha aperto, in data 2 novembre 2017, una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge 223/91. pervenutaci in data 10 novembre, per attuare una riduzione di personale complessiva pari a 35 dipendenti. All’attualità, quindi, risulta avviata la fase sindacale del confronto che spetta, per legge, alle parti (azienda e organizzazioni sindacali), cui seguirà il confronto in sede regionale.

All’attualità nessuna delle parti ha richiesto l’intervento dell’istituzione.

L’assessorato segue con attenzione la vicenda ed è disponibile ad intervenire ed a mettere a disposizione dei lavoratori ogni utile intervento al fine di scongiurare i licenziamenti, per salvaguardare sia i livelli occupazionali sia l’azienda“.

La posizione dell’assessorato è quindi cauta ma possibilista, come ha riferito l’Assessore rispondendo in aula “ci sono stati contatti informali con le parti, come sempre accade in fase sindacale; siamo pronti a dei passi formali quando si arriverà alla fine del percorso per valutare altri strumenti alternativi al licenziamento“.

Ovviamente noi ci auguriamo che la trattativa azienda-sindacati possa portare buoni frutti, ma nel caso in cui ciò non avvenisse sarò presente, insieme al Partito Democratico locale e alla deputata Francesca Bonomo, per chiedere a gran voce il dispiegamento di tutti gli strumenti utili a salvare i lavoratori.

21 Novembre 2017

Nuove assunzioni per infermieri in Piemonte

In Regione

COMUNICATO STAMPA

          

                                                                                                                  Torino, 24  ottobre 2017

 

ALTRI 110 INFERMIERI ASSUNTI ENTRO L’ANNO NELLE ASL PIEMONTESI
SAITTA: “APPLICHIAMO L’ACCORDO CON I SINDACATI, PRESTO UN NUOVO INCONTRO”

“La strada da percorrere è ancora lunga, perché i vincoli imposti da tanti anni di piano di rientro si fanno sentire. Ma la tendenza è stata invertita, il personale sanitario sta finalmente tornando a crescere“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, rispondendo oggi pomeriggio a un question time presentato in Consiglio regionale.

“Nei giorni scorsi la Città della Salute ha deliberato le prime 51 assunzioni di infermieri per i presidi di propria competenza, in queste ore ho avuto modo di sentire i direttori dell’Asl Città di Torino e dell’Asl To5, che mi hanno confermato come entro la fine dell’anno assumeranno rispettivamente 85 e 25 infermieri – continua l’assessore Saitta -. Stiamo in pratica applicando l’accordo siglato il 10 marzo scorso con le associazioni sindacali del comparto sanitario, privilegiando la stabilizzazione del precariato e continuando costantemente l’interlocuzione con i sindacati che hanno firmato l’intesa: presto verrà convocato nuovamente un incontro con tutti i sottoscrittori“.

I tetti di spesa massima per il personale fissati per il 2017 dalla Giunta regionale per le aziende sanitarie sono gli stessi del 2016. Questo atto, unito alla conferma del blocco del turnover per il personale amministrativo, significa nella pratica che ci sarà per la prima volta una significativa crescita del personale sanitario (in particolare infermieri e medici) presente nelle aziende sanitarie regionali. L’unico vincolo ulteriore è quello previsto dalle norme nazionali per tutte le regioni italiane: la spesa complessiva per il personale deve essere inferiore dell’1,4% rispetto al corrispondente ammontare dell’anno 2004.

24 Ottobre 2017

Eliminato l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiate, la Sindaca ci ripensi

Cosa Penso

COMUNICATO STAMPA

Torino, 29/03/2017

Lo dichiara il consigliere regionale e presidente della Commissione cultura, Daniele Valle, che sostiene il ricorso al cosiddetto “regolamento 307 del Comune di Torino”: strumento di sostegno delle politiche attive del lavoro attraverso gli appalti di servizio pubblici mirato all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e svantaggiate.

“La Città di Torino – prosegue Valle – ha impiegato, solo nel 2016, ben 579 lavoratori svantaggiati, in particolare nei servizi museali e culturali. Ora la Sindaca Appendino – rimarca – dichiara che non è questa la soluzione più idonea ed efficiente per garantire il servizio al pubblico dei musei. Così facendo – sottolinea Valle – il regolamento 307 viene cancellato e l’amministrazione sceglie di delegare ogni singolo Museo a indirsi la propria gara.

La Regione crede profondamente nella funzione sociale degli appalti pubblici, non per niente abbiamo deciso di operare in direzione opposta rispetto al Comune di Torino, come dimostra la proposta di legge in materia di inserimenti lavorativi per persone disabili e svantaggiate del PD. Si torna indietro di molti anni – conclude Valle – la rinuncia alla funzione sociale negli appalti pubblici è un errore grave che lascerà nell’isolamento sociale e lavorativo moltissime persone che fino ad ora avevano la possibilità di un impiego”.

29 Marzo 2017

IL LAVORO ACCESSORIO A SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITA’ SOCIALE

Cosa Penso

Con il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune importanti disposizioni che integrano e modificano il codice dei contratti.
E’ stata introdotta una doverosa maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria attraverso l’obbligo di segnalazione di inizio prestazione con almeno 60 minuti in anticipo rispetto all’avvio della stessa. Lo scopo di tale meccanismo è quello di porre un freno alle frequenti situazioni di sfruttamento dei lavoratori che sono retribuiti usando lo strumento dei voucher, ed è un primo passo di cui c’era un grandissimo bisogno.

Tuttavia questa specifica misura dovrebbe prevedere una deroga per quelle ONLUS che, pur essendo formalmente imprese, utilizzano il lavoro accessorio per portare avanti delle progettualità sociali in collaborazione con i Comuni, le Fondazioni e gli Enti Caritatevoli religiosi e non.
Tali progettualità di sostegno al reddito rivolte a persone svantaggiate, che nulla hanno di imprenditoriale, non possono sottostare agli stessi obblighi delle imprese che svolgono attività puramente commerciale. A rischio ci sono milioni di euro già stanziati nella sola provincia di Torino.
E’ fondamentale quindi che la Regione, attraverso il Presidente e la giunta, si mobiliti nei confronti del Ministero  dell’Ispettorato del Lavoro per porre un rimedio a questa situazione.

Noi faremo la nostra parte.

20 Ottobre 2016

La mia PDL su INSERIMENTO LAVORATIVO CATEGORIE DEBOLI

In Regione

Proposta di legge regionale

“Disposizioni in materia di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate”

 

Presentata da: Daniele Valle (Primo firmatario)

Torino, 13 settembre 2016

 

Relazione

L’inserimento lavorativo dei soggetti in difficoltà deve essere un obbiettivo praticato e perseguito dall’intera collettività e considerato come un investimento che promuove non soltanto benessere per i beneficiari, ma anche un risparmio di costi assistenziali e sociali, in termini di sicurezza e sanità, nonché il miglioramento della qualità di vita di tutta la comunità. Inserire una persona svantaggiata al lavoro sottintende, infatti, l’idea che il contesto lavorativo costituisca un’importante occasione educativa, riabilitativa e di socializzazione e, nello stesso tempo, un luogo di apprendimento di abilità relazionali, tecniche e professionali specifiche e adeguate. Questo  favorisce la costruzione di un’identità sociale riconosciuta dal soggetto e da chi gli sta intorno. Peraltro, in questo perdurante periodo di grave crisi economica ed occupazionale, il numero di persone svantaggiate che hanno trovato un posto di lavoro è sensibilmente diminuito; tali soggetti vedono, troppo spesso, chiudersi ogni possibilità di ripartire attraverso un lavoro.

A tali finalità, risponde il recepimento a livello nazionale delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE 2014/25/UE attraverso il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli appalti”. In particolare, si tratta del recepimento delle disposizioni più innovative di tali direttive, ovvero quelle che consentono di bandire gare riservate a imprese che, svolgendo un determinato servizio, realizzano programmi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Tale previsione può davvero rappresentare una spinta potente di innovazione sociale, con impatti positivi sull’inclusione di soggetti che presentano gravi difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

A livello delle Regioni e degli enti territoriali esistono già molte buone prassi che si sono dimostrate efficaci sul fronte della qualità e della trasparenza e che possono essere diffuse e affinate proprio grazie alle nuove previsioni delle citate direttive europee e del Codice degli appalti. Si tratta, senza dubbio, di un’opportunità importante da cogliere per cambiare il sistema degli appalti, da meccanismo ampolloso e burocratico a leva per un nuovo sviluppo locale, anche in ambito sociale.

La presente proposta di legge regionale, che si compone di sei articoli, si propone di inserire nel nostro ordinamento regionale disposizioni in materia di inclusione lavorativa di soggetti con disabilità e persone svantaggiate in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

L’articolo 1 è quello che contiene le finalità della legge: la Regione, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche, promuove l’inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate in un’ottica di raccordo delle politiche pubbliche, di massima resa delle risorse e di utilizzo strategico degli stessi contratti pubblici.

L’articolo 2 individua i beneficiari degli interventi nei soggetti con disabilità e nelle persone svantaggiate di cui all’articolo 112, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

L’articolo 3 è il “cuore” della proposta e riguarda i contratti riservati di appalto o di concessione, prevedendo che l’Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, riservino ai suddetti contratti una percentuale di almeno il cinque per cento dell’importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l’oggetto del contratto.

L’articolo 4, poi, definisce i contenuti delle linee guida da approvare con apposito provvedimento da parte della Giunta regionale. Tale strumento ha l’obiettivo di fornire ai soggetti elencati all’articolo 3, nonché agli stessi operatori economici, chiare e univoche indicazioni operative sulle procedure di affidamento dei contratti riservati oggetto della legge. Inoltre, il comma 3 dell’articolo, al fine di promuovere la massima conoscenza delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a quelle inerenti i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all’articolo 2, stabilisce che la Regione assicuri la diffusione delle linee guida, in particolare agli enti locali del proprio territorio, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.

L’articolo 5 istituisce, presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio Permanente per le Politiche Sociali tramite Contratti Pubblici, rappresentativo del mondo imprenditoriale, del terzo settore e degli enti locali, con funzione di monitorare annualmente l’applicazione della legge.

L’articolo 6, infine, è la norma finanziaria, che precisa come la proposta di legge non comporti nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

 

 

 

Testo della proposta di legge 

 

“Disposizioni in materia di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate”

 

Art. 1

(Finalità)

  1. La Regione, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legislazione comunitaria e nazionale, promuove l’inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, in un’ottica di raccordo delle politiche pubbliche, di massima resa delle risorse e di utilizzo strategico degli stessi contratti pubblici.

Art. 2

(Beneficiari degli interventi)

 

  1. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all’articolo 112, comma 2, del lgs. n. 50/2016.

Art. 3

(Contratti riservati di appalto o di concessione)

 

  1. La Regione, le Aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, riservano ai contratti stipulati per le finalità di cui all’articolo 1 una percentuale di almeno il cinque per cento dell’importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l’oggetto del contratto.
  2. I contratti riservati all’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate contengono l’indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all’inserimento lavorativo di tali soggetti in misura complessiva non inferiore al venti per cento delle ore utilizzate per l’esecuzione della prestazione.
  3. Il bando di gara o l’avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Art. 4

(Linee guida)

 

  1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente e all’esito di procedure di consultazione con gli enti locali, l’imprenditoria e il terzo settore, definisce le Linee guida sulle misure di politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e persone svantaggiate di cui all’articolo 2.
  2. Le Linee guida di cui al comma 1 hanno l’obiettivo di fornire ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 indicazioni operative ai fini del perseguimento di politiche di inclusione proporzionate, coordinate, efficacie a ricaduta regionale tramite i contratti riservati di cui alla presente legge.
  3. Al fine di promuovere la massima conoscenza delle disposizioni introdotte dal lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a quelle inerenti i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all’articolo 2, la Regione assicura la diffusione delle Linee guida di cui al comma 1, anche agli enti locali e agli operatori economici del proprio territorio, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.

Art. 5

(Osservatorio)

 

  1. E’ istituito presso l’Assessorato alle Politiche Sociali l’Osservatorio Permanente per le Politiche Sociali tramite Contratti Pubblici, rappresentativo del mondo imprenditoriale, del terzo settore e degli enti locali, con funzione di monitorare annualmente l’applicazione della presente legge.
  2. La composizione e le funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1, nonché le sue modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 1. Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.

Art. 6

(Norma finanziaria)

 

  1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
27 Settembre 2016

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