Daniele Valle
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1,2 MILIONI IN PIU’ SULLA CULTURA!

In Regione

COMUNICATO STAMPA
Valle e Appiano (Pd)

Serve uno sforzo ulteriore, la cultura è un bene comune da sostenere

“Sono quasi 1,2 milioni di euro le risorse aggiuntive sulla cultura previste dagli emendamenti del Pd sull’assestamento di bilancio predisposto dalla Giunta regionale”: lo dichiara il consigliere regionale Andrea Appiano (PD), relatore di maggioranza della legge di Bilancio in discussione in Consiglio regionale del Piemonte. “I settori – prosegue Appiano – su cui è necessario uno sforzo ulteriore sono: sull’attività dei beni culturali nelle piccole realtà locali, sulle biblioteche, sul teatro e sugli istituti musicali”. Il disegno di legge in discussione in queste settimane ha la finalità di aggiornare le previsioni fatte per l’anno 2016, nonché fare le previsioni per gli anni 2017 e 2018.

“La cultura – commenta il presidente della Commissione cultura, Daniele Valle (PD) – costituisce un bene comune che deve essere sostenuto con le risorse necessarie. Per questo – rimarca – ho accolto l’appello del Comitato emergenza cultura che ci chiede un impegno per l’intero settore culturale”.

“La legge di bilancio in discussione  – conclude Appiano – è frutto di un complesso lavoro tecnico e politico, dopo avere assicurato stabilità per le politiche sociali e sanitarie, con tutta la maggioranza abbiamo fatto ogni sforzo per garantire le risorse necessarie sulla cultura”.

8 Novembre 2016

VERSO IL 100% DELLE BORSE DI STUDIO

In Regione

La Giunta Regionale e la maggioranza hanno lavorato alacremente a questo obiettivo nelle ultime settimane ed oggi finalmente possiamo dirlo: anche quest’anno miriamo a soddisfare il 100% delle richieste di borse di studio da parte degli studenti!

Le richieste di borse di studio quest’anno sono aumentate rispetto a quello precedente e ciò è sicuramente un riconoscimento di merito e qualità nei confronti delle Università Piemontesi, ma è anche fortemente legato al fatto che, lo scorso anno, siamo riusciti dopo molto tempo ad assicurare una copertura totale delle domande.

Il nostro impegno in questo senso non è mai cessato nè diminuito, ci siamo infatti adoperati per reperire nuove risorse e grazie all’inserimento, in assestamento di bilancio, di 4.550.000 €, contiamo di riuscire anche per l’anno 2016/17 a garantire una copertura totale delle richieste di borsa di studio.

Studiare in Piemonte è oggi un diritto garantito a tutti coloro che hanno scelto la nostra Regione, ed è premura di questa amministrazione regionale far sì che possa continuare ad essere così per il più a lungo possibile.

7 Novembre 2016

UN SOSTEGNO ALLE INDUSTRIE DI RIVAROLO

In Regione

COMUNICATO STAMPA

04/11/2016 – Torino

C’è anche Rivarolo fra le città che la Regione Piemonte ha deciso di segnalare al Ministero per lo sviluppo economico come destinatarie di un finanziamento di 20 milioni di euro per il rilancio del tessuto industriale e occupazionale delle zone maggiormente colpite dalla crisi economica ed industriale. “Siamo molto soddisfatti di questa decisione, che testimonia interesse e consapevolezza da parte della Regione nei confronti di una zona strategica da proteggere e rilanciare quale è il canavese” commenta il Consigliere regionale Daniele Valle.

Lo stanziamento deriva da un Decreto del Ministero dello Sviluppo economico e consentirà alle aziende di finanziare progetti di ricerca, innovazione, miglioramento del ciclo produttivo, efficientamento energetico e includerà inoltre progetti per la riqualificazione di aree dismesse, incentivi all’occupazione e politiche attive del lavoro. “Questa manovra – afferma l’Onorevole Francesca Bonomo – unita al lavoro che si sta svolgendo in attuazione del decreto legislativo ‘Burocrazia Zero’ per l’attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa, segna un punto nodale per il rilancio e lo sviluppo del canavese. Sottolineiamo che fra gli obiettivi concreti di questo Governo e dell’amministrazione Regionale piemontese vi sono quindi la volontà di non lasciare soli i territori e di accompagnarne al meglio la crescita e lo sviluppo, mettendo in campo diverse forme di sostegno ed aiuto”.

[QUI un articolo sulle prime linee guida]

4 Novembre 2016

VIVA IL PIEMONTESE!

In Regione

Patrimonio linguistico piemontese

Torino, 18 ottobre 2016

[Questo articolo è tratto dal sito del Consiglio Regionale del Piemonte, QUI la versione originale]

All’unanimità dei votanti, nella seduta di martedì 18 ottobre, l’Assemblea regionale ha approvato il testo unificato delle proposte di legge n. 40 e n. 64 di modifica della legge regionale n. 11/09, “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte“.

Il provvedimento – illustrato dalla relatrice di maggioranza del gruppo Pd e dai relatori di minoranza dei gruppi M5S e Lega Nord – si propone di superare e migliorare la legge precedente, il cui articolo 1, nel 2010, era stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale e di permettere alla Regione, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto del Piemonte, di “valorizzare e promuovere, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza”.

A tal fine la Regione intende mettere in campo, mediante misure a carattere annuale o pluriennale, una serie d’interventi – attraverso la programmazione e la realizzazione in proprio, in partenariato con soggetti della pubblica amministrazione o con l’assegnazione di contributi a enti terzi – per conservare e valorizzare il patrimonio storico e linguistico piemontese, con particolare riguardo alla toponomastica, alle ricchezze artistiche e architettoniche, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all’ambiente naturale e antropizzato; sviluppare attività attinenti il mantenimento e la valorizzazione dell’identità linguistica e culturale delle comunità per incrementare le attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d’origine; sostenere attività culturali, iniziative ed eventi per la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l’uso e la fruizione del patrimonio linguistico piemontese e le creazioni artistiche, teatrali, musicali, letterarie e cinematografiche sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo; consentire agli enti locali d’introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l’utilizzo di elementi del patrimonio linguistico piemontese nei propri uffici e in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio; promuovere l’insegnamento del patrimonio linguistico e culturale piemontese, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e corsi facoltativi per la popolazione, ferma restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche; incentivare, anche attraverso forma di collaborazione con gli atenei e associazioni e centri culturali qualificati, la ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale piemontese; sostenere forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico anche al di fuori del territorio italiano; realizzare, d’intesa con le emittenti pubbliche e private, trasmissioni culturali relative al patrimonio linguistico; sostenere attività dedicate all’uso della rete informatica e delle nuove forme di comunicazione, finalizzate alla creazione di banche dati e istituire borse di studio per tesi di laurea relative al patrimonio linguistico piemontese.

Viene inoltre istituita una Consulta permanente per la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico nominata dal presidente della Giunta e composta dal presidente medesimo, da tre consiglieri regionali, di cui uno espressione delle minoranze, e cinque esperti in materia. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall’insediamento della nuova legislatura. La Giunta regionale, previo parere della Consulta e della Commissione consiliare competente, approva – con cadenza triennale – il programma di attività e le linee d’indirizzo e riconosce come Festa del Piemonte le ricorrenze che favoriscono la conoscenza della storia della regione, ne illustrano i valori di cultura, costume, civismo e valorizzazione del patrimonio linguistico culturale.

19 Ottobre 2016

PIU’ CERTEZZE PER LE GUIDE TURISTICHE

In Regione

Oggi in Consiglio Regionale abbiamo approvato Disegno di legge n. 221 “Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell’ordinamento regionale”, di cui sono stato relatore.

Un testo complesso, che tocca diverse materie, tra le tante novità ci siamo occupati di:

  • salvaguardare i dipendenti dei gruppi fino alla fine della legislatura;
  • della risoluzione dei contenziosi in materia di usi civici;
  • di introdurre la definizione di “posto tappa” per le strutture alberghiere riconosciute, situate lungo itinerari dalla Regione;
  • di fissare i criteri per classificare le piste da sci ed erogare i relativi contributi prima della stagione sciistica;
  • della tutela delle guide turistiche piemontesi e dei loro clienti, con lo scopo di garantire un servizio di qualità e legato al territorio.

Proprio su quest’ultimo punto, è stato anche approvato un mio Ordine del giorno collegato, che invita la Giunta ad affrontare il regime transitorio in atto a seguito dell’approvazione del Codice del Turismo, anche coordinando scelte condivise con le altre regioni. Ecco il testo:

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18 Ottobre 2016

PARTECIPA AGLI STATI GENERALI DELLA CULTURA!

In Regione

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13 Ottobre 2016

La mia PDL su INSERIMENTO LAVORATIVO CATEGORIE DEBOLI

In Regione

Proposta di legge regionale

“Disposizioni in materia di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate”

 

Presentata da: Daniele Valle (Primo firmatario)

Torino, 13 settembre 2016

 

Relazione

L’inserimento lavorativo dei soggetti in difficoltà deve essere un obbiettivo praticato e perseguito dall’intera collettività e considerato come un investimento che promuove non soltanto benessere per i beneficiari, ma anche un risparmio di costi assistenziali e sociali, in termini di sicurezza e sanità, nonché il miglioramento della qualità di vita di tutta la comunità. Inserire una persona svantaggiata al lavoro sottintende, infatti, l’idea che il contesto lavorativo costituisca un’importante occasione educativa, riabilitativa e di socializzazione e, nello stesso tempo, un luogo di apprendimento di abilità relazionali, tecniche e professionali specifiche e adeguate. Questo  favorisce la costruzione di un’identità sociale riconosciuta dal soggetto e da chi gli sta intorno. Peraltro, in questo perdurante periodo di grave crisi economica ed occupazionale, il numero di persone svantaggiate che hanno trovato un posto di lavoro è sensibilmente diminuito; tali soggetti vedono, troppo spesso, chiudersi ogni possibilità di ripartire attraverso un lavoro.

A tali finalità, risponde il recepimento a livello nazionale delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE 2014/25/UE attraverso il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli appalti”. In particolare, si tratta del recepimento delle disposizioni più innovative di tali direttive, ovvero quelle che consentono di bandire gare riservate a imprese che, svolgendo un determinato servizio, realizzano programmi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Tale previsione può davvero rappresentare una spinta potente di innovazione sociale, con impatti positivi sull’inclusione di soggetti che presentano gravi difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

A livello delle Regioni e degli enti territoriali esistono già molte buone prassi che si sono dimostrate efficaci sul fronte della qualità e della trasparenza e che possono essere diffuse e affinate proprio grazie alle nuove previsioni delle citate direttive europee e del Codice degli appalti. Si tratta, senza dubbio, di un’opportunità importante da cogliere per cambiare il sistema degli appalti, da meccanismo ampolloso e burocratico a leva per un nuovo sviluppo locale, anche in ambito sociale.

La presente proposta di legge regionale, che si compone di sei articoli, si propone di inserire nel nostro ordinamento regionale disposizioni in materia di inclusione lavorativa di soggetti con disabilità e persone svantaggiate in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

L’articolo 1 è quello che contiene le finalità della legge: la Regione, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche, promuove l’inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate in un’ottica di raccordo delle politiche pubbliche, di massima resa delle risorse e di utilizzo strategico degli stessi contratti pubblici.

L’articolo 2 individua i beneficiari degli interventi nei soggetti con disabilità e nelle persone svantaggiate di cui all’articolo 112, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

L’articolo 3 è il “cuore” della proposta e riguarda i contratti riservati di appalto o di concessione, prevedendo che l’Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, riservino ai suddetti contratti una percentuale di almeno il cinque per cento dell’importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l’oggetto del contratto.

L’articolo 4, poi, definisce i contenuti delle linee guida da approvare con apposito provvedimento da parte della Giunta regionale. Tale strumento ha l’obiettivo di fornire ai soggetti elencati all’articolo 3, nonché agli stessi operatori economici, chiare e univoche indicazioni operative sulle procedure di affidamento dei contratti riservati oggetto della legge. Inoltre, il comma 3 dell’articolo, al fine di promuovere la massima conoscenza delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a quelle inerenti i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all’articolo 2, stabilisce che la Regione assicuri la diffusione delle linee guida, in particolare agli enti locali del proprio territorio, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.

L’articolo 5 istituisce, presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio Permanente per le Politiche Sociali tramite Contratti Pubblici, rappresentativo del mondo imprenditoriale, del terzo settore e degli enti locali, con funzione di monitorare annualmente l’applicazione della legge.

L’articolo 6, infine, è la norma finanziaria, che precisa come la proposta di legge non comporti nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

 

 

 

Testo della proposta di legge 

 

“Disposizioni in materia di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate”

 

Art. 1

(Finalità)

  1. La Regione, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legislazione comunitaria e nazionale, promuove l’inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, in un’ottica di raccordo delle politiche pubbliche, di massima resa delle risorse e di utilizzo strategico degli stessi contratti pubblici.

Art. 2

(Beneficiari degli interventi)

 

  1. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all’articolo 112, comma 2, del lgs. n. 50/2016.

Art. 3

(Contratti riservati di appalto o di concessione)

 

  1. La Regione, le Aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, riservano ai contratti stipulati per le finalità di cui all’articolo 1 una percentuale di almeno il cinque per cento dell’importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l’oggetto del contratto.
  2. I contratti riservati all’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e persone svantaggiate contengono l’indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all’inserimento lavorativo di tali soggetti in misura complessiva non inferiore al venti per cento delle ore utilizzate per l’esecuzione della prestazione.
  3. Il bando di gara o l’avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Art. 4

(Linee guida)

 

  1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente e all’esito di procedure di consultazione con gli enti locali, l’imprenditoria e il terzo settore, definisce le Linee guida sulle misure di politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e persone svantaggiate di cui all’articolo 2.
  2. Le Linee guida di cui al comma 1 hanno l’obiettivo di fornire ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 indicazioni operative ai fini del perseguimento di politiche di inclusione proporzionate, coordinate, efficacie a ricaduta regionale tramite i contratti riservati di cui alla presente legge.
  3. Al fine di promuovere la massima conoscenza delle disposizioni introdotte dal lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a quelle inerenti i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate di cui all’articolo 2, la Regione assicura la diffusione delle Linee guida di cui al comma 1, anche agli enti locali e agli operatori economici del proprio territorio, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.

Art. 5

(Osservatorio)

 

  1. E’ istituito presso l’Assessorato alle Politiche Sociali l’Osservatorio Permanente per le Politiche Sociali tramite Contratti Pubblici, rappresentativo del mondo imprenditoriale, del terzo settore e degli enti locali, con funzione di monitorare annualmente l’applicazione della presente legge.
  2. La composizione e le funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1, nonché le sue modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 1. Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.

Art. 6

(Norma finanziaria)

 

  1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
27 Settembre 2016
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